Il carro attrezzi FP 8000, allestito dalla CO.ME.AR. molinari di montichiari, è un carro destinato a recuperi di mezzi pesanti e non; è indicato al trasporto con asse sollevato di automezzi pesanti in avaria. Il braccio gru idraulico, ha una portata massima di 30 T, che consentono il recupero di un automezzo pesante come un bus ad esempio.
La forca idraulica consente il carico di un automezzo con peso massimo sull’asse di 8 T. Altri allestimenti speciali disponibili per questo mezzo, sono disponibili consultando il sito comear.it/fp8000.
VEICOLI PER SOCCORSO STRADALE
INFORMAZIONI GENERALI
Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono grave intralcio per la circolazione (art. 159 CDS) sono classificati come “autoveicoli ad uso speciale” ai sensi dell’art. n. 203 regolamento CDS e devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 12 regolamento CDS.
L’approvazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale è di competenza degli UMC e si ottiene sottoponendo il veicolo allestito a visita e prova presso l’ufficio competente in base alla sede della ditta che ha effettuato l’allestimento.
VEICOLI ADIBITI AL SOCCORSO STRADALE
Gli autoveicoli impiegati per il soccorso stradale devono soddisfare le specifiche esigenze che riguardano il recupero dei veicoli in avaria; talvolta, oltre al caricamento del veicolo sinistrato o in avaria, può essere necessario recuperare contemporaneamente il rimorchio che era agganciato al veicolo in avaria oppure può essere necessario trasportare le persone che occupavano il veicolo recuperato.
Pertanto, l’autoveicolo per soccorsi automobilistici, deve essere multivalente e quindi munito di idonei dispositivi atti a garantire gli interventi caratteristici del soccorso stradale: tali veicoli possono, inoltre, essere muniti di gru, di verricello o di altro analogo dispositivo e sono generalmente dotati di un piano di carico fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile. Possono essere dotati di gancio di traino per il recupero di rimorchi o per il traino di un apposito rimorchio per il soccorso di veicoli: questi ultimi sono classificati come rimorchi per uso speciale ai sensi dell’art. 204 regolamento CDS.
I veicoli allestiti per soccorso stradale possono essere dotati di “cabina profonda” atta a contenere un numero di posti non superiore a 7, per il trasporto dei passeggeri del veicolo in avaria fino al rimessaggio (tale circostanza deve risultare da apposita annotazione, riportata sulla carta di circolazione).
La gru installata sull’autoveicolo può essere utilizzata anche per il traino del veicolo in avaria con un asse sollevato e con l’ausilio di appositi triangoli distanziatori, di bracci retrattili a forca, di carrelli monoassi o di barre rigide (marcate dal costruttore) che, in ogni caso, costituiscono attrezzatura ausiliaria dell’autoveicolo. Il traino del veicolo rimosso o soccorso può avvenire con rapporto di traino (rapporto tra la massa del veicolo rimorchiato e quella del veicolo motrice) non superiore a 0,5 e a condizione che vengano rispettate:
• le masse massime consentite per asse;
• il rapporto minimo tra le masse sugli assi di guida e quelle sugli assi posteriori.
L’approvazione di tali veicoli deve avvenire nel rispetto della normativa vigente che riguarda i veicoli della categoria internazionale “N” eccetto per quanto concerne:
• gli sbalzi anteriore e posteriore;
• il dispositivo posteriore antincastro;
• il traino dei veicoli;
• i dispositivi installati.
L’installazione di attrezzature movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo deve rispondere alle prescrizioni della direttiva macchine (direttive 89/392/CE, 91/368/CE, 93/44/CE, 93/68/CE recepite con DPR 24.7.1996, n. 459). La relativa certificazione rilasciata dal costruttore dell’attrezzatura e/o della carrozzeria dovrà essere acquisita agli atti unitamente alle altre certificazioni.
I veicoli che sono muniti di particolari carrozzerie idonee al trasporto esclusivo di altri veicoli (ad esempio: guide carrabili e rampe di carico) sono invece inquadrati come veicoli per trasporti specifici. Tali veicoli differiscono sostanzialmente da quelli ad uso speciale per soccorso stradale in quanto non sono attrezzati per soddisfare le specifiche esigenze che riguardano il recupero dei veicoli in avaria.
L’approvazione dei veicoli ad uso speciale per soccorso stradale comporta in ogni caso la presentazione preventiva di una relazione tecnica che contenga, tra l’altro, il calcolo e la verifica dei dispositivi che equipaggiano il veicolo nonché una dettagliata descrizione del loro funzionamento.
Approvazione del veicolo in unico esemplare – DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
1) Domanda di autorizzazione al collaudo all’UMC competente
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
2) Fotocopia della dichiarazione di conformità o della carta di circolazione o del certificato di approvazione dell’autotelaio.
3) Fotocopia delle parti significative del DGM 405 dell’autotelaio.
4) Relazione tecnica.
Deve comprendere il progetto della trasformazione con calcoli e disegni quotati nonché la descrizione della medesima. La relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione e deve contenere:
la verifica della distribuzione delle masse sugli assi e il confronto con le masse massime riconosciute in sede di omologazione per il veicolo. Il valore del rapporto tra le masse sugli assi deve essere almeno uguale a quello previsto dal costruttore del veicolo, riportato sul DGM 405.
la descrizione del tipo di carrozzeria con l’indicazione delle dimensioni del piano di carico, della portata utile del veicolo, ecc.
la descrizione delle apparecchiature e dei dispositivi di cui è dotato il veicolo con particolare riferimento alla eventuale presenza di una gru (che può anche essere di tipo telescopico a scomparsa tra le pedane) di un verricello o di altri dispositivi per il soccorso stradale: semplici calcoli di verifica delle strutture installate in relazione al tipo di ancoraggio e alle modalità di utilizzo delle medesime.
la descrizione e la verifica della struttura di carico (pianale) di cui è dotato il veicolo; verifica degli ancoraggi all’autotelaio (bulloni o staffe); se il veicolo è dotato di un piano di carico inclinabile o parzialmente scarrabile necessita la verifica della struttura che sostiene il piano ribaltabile che deve essere effettuata secondo i criteri e le modalità previste per il calcolo delle carrozzerie ribaltabili o scarrabili.
la verifica degli sbalzi anteriore e posteriore del veicolo; lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo del veicolo (purché non vengano modificate le caratteristiche di visibilità originarie dell’autotelaio); lo sbalzo posteriore non deve eccedere l’85% del passo; il veicolo deve potersi inscrivere nella fascia d’ingombro di cui all’articolo 217 regolamento CDS (corona circolare di raggio esterno pari a 12,50 m e di raggio interno pari a 5,30 m); gli sbalzi devono essere segnalati con strisce bianche e rosse (larghe 10 cm e a 45°) per la parte eccedente, in pianta, la sagoma dell’autotelaio; eventuali attrezzi mobili di lavoro sistemati sullo sbalzo possono essere segnalati tramite pannelli riflettenti a strisce bianche e rosse di dimensioni pari a 50 per 50 cm; se la misura dello sbalzo anteriore rilevata dal centro del volante eccede i 2,5 m, ricorre l’obbligo (da segnalare sulla carta di circolazione) della presenza del personale dell’impresa per coadiuvare il conducente nella guida; la parte a sbalzo costituita da allestimento a sezione trasversale ridotta di più del 50% rispetto alla sagoma del veicolo deve essere segnalata con strisce bianche e rosse e deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra; gli sbalzi anteriore e posteriore non devono mai alterare le condizioni di visibilità dal posto di guida rispetto a quelle relative ai veicoli della categoria internazionale “N”; le parti a sbalzo che possono ruotare in qualsiasi piano devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo; i dispositivi meccanici o idraulici di bloccaggio devono essere sicuri ed affidabili e disposti in modo tale che il conducente non possa azionarli involontariamente.
la verifica del dispositivo posteriore antincastro; il dispositivo non è obbligatorio se esiste una trave posteriore portastabilizzatori o un dispositivo analogo purché:
- risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa in vigore;
- non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell’attrezzatura dell’allestimento.
la descrizione dell’eventuale installazione di un gancio di traino approvato per il recupero di rimorchi o per il traino di autoveicoli o rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi.
la descrizione e la verifica dell’attrezzatura ausiliaria dell’autoveicolo (triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca, carrelli monoassi, barre rigide, ecc.); la barra rigida segnalata da strisce alternate di colore bianco e rosso deve essere marcata dal costruttore dell’autoveicolo.
la verifica del posizionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva compreso l’eventuale dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione, della lunghezza massima consentita del veicolo, degli specchi retrovisori, ecc.
le eventuali verifiche che il tecnico relatore ritenga opportune.
L’UMC, esaminata la documentazione allegata alla domanda, rilascia una lettera di autorizzazione al collaudo unitamente a copia dei documenti presentati con l’indicazione delle eventuali prescrizioni per la visita e prova.
1)Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell’UMC (modello TT 2119).
2) Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa “4.1″.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
3) Lettera di autorizzazione al collaudo dell’UMC.
4) Dichiarazione di conformità o carta di circolazione o certificato di approvazione dell’autotelaio
5) Dichiarazione con cui l’allestitore certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e l’attrezzatura è rispondente alla direttiva macchine (marcatura CE).
Certificato di origine della struttura applicata.
L’UMC, effettuata la visita e prova, provvede al rilascio o al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione oppure emette un certificato di approvazione, a seconda del caso.
L’aggiornamento ha luogo mediante l’emissione di un duplicato della carta di circolazione i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
Il certificato di approvazione consente l’immatricolazione o la reimmatricolazione del veicolo, entro un anno dalla data di rilascio, presso qualsiasi UMC
Commento di CRICCHETTO — 25 luglio 2010 @ 15:29
Da ministero dei trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli 10/11/2006
Commento di CRICCHETTO — 25 luglio 2010 @ 15:32
AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI!!!
Commento di CRICCHETTO — 19 dicembre 2010 @ 17:38
Vi è differenza tra un carroattrezzi x soccorso tradale e uno per le rimozioni forzate ? E x le c.d. torrete ??? Grazie
Commento di Francesco — 3 maggio 2012 @ 21:33